Informazioni
Burgo Energia in questo spazio ti mette a disposizione gli strumenti che ti servono per poterti orientare nella comprensione di costi e opportunità della fornitura elettrica.Qui di seguito troverai alcune delle informazioni generali più importanti.
Accise
L’energia elettrica è sottoposta ad accisa, al momento della fornitura al consumatore finale, con l’applicazione delle seguenti aliquote:
- € 0,0047 per ogni kWh per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
- € 0,0031 per ogni kWh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
Tra le varie casistiche previste dal Testo Unico delle Accise (Decreto legislativo 26/10/1995, n. 504 e successive modifiche e integrazioni) merita particolare attenzione quanto segue:
- è esente dal pagamento dell’accisa l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh;
- non è sottoposta al pagamento dell’accisa l’energia elettrica utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici.
Inoltre l’energia elettrica utilizzata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è assoggettata al pagamento di una addizionale, a favore delle Province, per tutte le utenze, fino ad un limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
Tale addizionale, che può variare da un minimo di € 0,0093 ad un massimo di € 0,01140, viene fissata con apposite determine dalle singole province in cui è ubicato il sito di fornitura.
Soggetti obbligati al pagamento delle accise sono:
- i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali;
- gli esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
- i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW (per uso promiscuo si intende impiego di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione);
- soggetti che acquistano per uso proprio energia elettrica da due o più fornitori per consumi superiori a 200.000 kWh/mese;
- soggetti che acquistano per uso proprio energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata con potenza disponibile superiore a 200 kWh.
I suddetti soggetti in possesso di licenza di esercizio e/o autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane o, ove ancora in essere, dall’Ufficio tecnico di Finanza provvederanno al pagamento delle accise gravanti sul consumo di energia elettrica mediante il versamento di rate di acconto mensili e la presentazione della dichiarazione annuale sui consumi.
I versamenti delle rate di acconto mensili devono essere effettuati entro il giorno 16 di ogni mese, mentre la dichiarazione annuale sui consumi dovrà essere presentata entro il giorno 31 del mese di marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.
Questa illustrazione ha carattere puramente informativo, pertanto per ogni approfondimento e per verificare le condizioni di ammissibilità ai regimi speciali si dovrà consultare la normativa specifica in materia.
valori delle addizionali provinciali - (aggiornato al 01/07)
- € 0,0047 per ogni kWh per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
- € 0,0031 per ogni kWh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
Tra le varie casistiche previste dal Testo Unico delle Accise (Decreto legislativo 26/10/1995, n. 504 e successive modifiche e integrazioni) merita particolare attenzione quanto segue:
- è esente dal pagamento dell’accisa l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh;
- non è sottoposta al pagamento dell’accisa l’energia elettrica utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici.
Inoltre l’energia elettrica utilizzata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è assoggettata al pagamento di una addizionale, a favore delle Province, per tutte le utenze, fino ad un limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
Tale addizionale, che può variare da un minimo di € 0,0093 ad un massimo di € 0,01140, viene fissata con apposite determine dalle singole province in cui è ubicato il sito di fornitura.
Soggetti obbligati al pagamento delle accise sono:
- i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali;
- gli esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
- i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW (per uso promiscuo si intende impiego di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione);
- soggetti che acquistano per uso proprio energia elettrica da due o più fornitori per consumi superiori a 200.000 kWh/mese;
- soggetti che acquistano per uso proprio energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata con potenza disponibile superiore a 200 kWh.
I suddetti soggetti in possesso di licenza di esercizio e/o autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane o, ove ancora in essere, dall’Ufficio tecnico di Finanza provvederanno al pagamento delle accise gravanti sul consumo di energia elettrica mediante il versamento di rate di acconto mensili e la presentazione della dichiarazione annuale sui consumi.
I versamenti delle rate di acconto mensili devono essere effettuati entro il giorno 16 di ogni mese, mentre la dichiarazione annuale sui consumi dovrà essere presentata entro il giorno 31 del mese di marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.
Questa illustrazione ha carattere puramente informativo, pertanto per ogni approfondimento e per verificare le condizioni di ammissibilità ai regimi speciali si dovrà consultare la normativa specifica in materia.
valori delle addizionali provinciali - (aggiornato al 01/07)
Regimi IVA
L’energia elettrica per utilizzi non domestici ha un regime di IVA al 20%; esistono però alcune forniture che hanno la possibilità di beneficiare di un regime speciale. La normativa definisce che le categorie di utilizzo che consentono il regime di IVA al 10% sono quelle indicate nel D.P.R. 633/72, Tab. A, parte III, n. 103, cioè per attività di tipo estrattivo, manifatturiero, poligrafico, editoriale e simili. A queste classi di attività vanno aggiunte anche le imprese agricole e i Clienti Grossisti di energia di cui al D.Lgs n. 79 del 16 marzo 1999.
Non solo l’energia utilizzata dalle aziende, ma anche quella impiegata per usi condominiali, purchè specificatamente dedicata ai servizi comuni del condominio, gode di un regime IVA al 10%. È quindi possibile chiedere l’applicazione dell’IVA ridotta, ma è necessario che siano verificate le condizioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni ministeriali.
Oltre alla riduzione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, esistono categorie specifiche di utilizzatori, definiti esportatori abituali, che acquistano energia in sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) del D.P.R. 633/72 e successive modifiche. Per queste attività consentono un regime di non applicazione dell’IVA in fattura. Per poter beneficiare dell’applicazione della riduzione al 10% dell’aliquota IVA, è necessario sottoscrivere, al momento della firma del contratto, l’apposito allegato da presentare al Fornitore. In caso di applicazione della sospensione d’imposta, gli esportatori abituali, oltre a sottoscrivere l’apposito allegato di contratto, dovranno consegnare al Fornitore la dichiarazione di intento di cui all’art. 1 lettera c) del D.L. n. 746 del 29/12/1983 convertito in Legge n. 17 del 27/02/1984.
La domanda può essere altresì presentata in un secondo momento rispetto alla firma del contratto nei casi in cui un’impresa per un motivo o per un altro acquisisca le prerogative che danno diritto alle riduzioni o esenzioni. Tali richieste ovviamente non hanno valore retroattivo.
Questa illustrazione ha carattere puramente informativo, pertanto per ogni approfondimento e per verificare le condizioni di ammissibilità ai regimi speciali si dovrà consultare la normativa specifica in materia.
Non solo l’energia utilizzata dalle aziende, ma anche quella impiegata per usi condominiali, purchè specificatamente dedicata ai servizi comuni del condominio, gode di un regime IVA al 10%. È quindi possibile chiedere l’applicazione dell’IVA ridotta, ma è necessario che siano verificate le condizioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni ministeriali.
Oltre alla riduzione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, esistono categorie specifiche di utilizzatori, definiti esportatori abituali, che acquistano energia in sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) del D.P.R. 633/72 e successive modifiche. Per queste attività consentono un regime di non applicazione dell’IVA in fattura. Per poter beneficiare dell’applicazione della riduzione al 10% dell’aliquota IVA, è necessario sottoscrivere, al momento della firma del contratto, l’apposito allegato da presentare al Fornitore. In caso di applicazione della sospensione d’imposta, gli esportatori abituali, oltre a sottoscrivere l’apposito allegato di contratto, dovranno consegnare al Fornitore la dichiarazione di intento di cui all’art. 1 lettera c) del D.L. n. 746 del 29/12/1983 convertito in Legge n. 17 del 27/02/1984.
La domanda può essere altresì presentata in un secondo momento rispetto alla firma del contratto nei casi in cui un’impresa per un motivo o per un altro acquisisca le prerogative che danno diritto alle riduzioni o esenzioni. Tali richieste ovviamente non hanno valore retroattivo.
Questa illustrazione ha carattere puramente informativo, pertanto per ogni approfondimento e per verificare le condizioni di ammissibilità ai regimi speciali si dovrà consultare la normativa specifica in materia.
Fasce orarie
Le fasce orarie rappresentano la suddivisione dei prelievi orari di energia elettrica presa a riferimento per la determinazione dei prezzi di vendita e per le tariffe di distribuzione.
Per i punti di fornitura dotati di misuratore a integratore, cioè i siti alimentati in bassa tensione, l’energia è letta in una unica fascia F0, poichè non è in grado di riportare il prelievo per ora.
Per i punti di fornitura dotati di misuratore orario, cioè i siti in alta e media tensione e alcuni siti in bassa tensione,il prelievo di energia prelevata viene registrato ora per ora. Per questi siti i Fornitori di energia elettrica possono assumere qualsiasi ripartizione, a patto che sia stabilito a livello contrattuale. I distributori, invece, per il calcolo delle tariffe di trasporto prendono a riferimento le ripartizioni stabilite dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Ripartizione Tre Fasce – ex Del. 181/06 Autorità per l’energia elettrica e il gas
Decorrenza: 1° gennaio 2007
F1: ore di punta (peak)
Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00
F2: ore intermedie (mid–level)
Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Nei giorni di sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00
F3: ore fuori punta (off–peak)
Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 23.00 alle ore 7.00
Nei giorni di domenica e festivi (1° gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre) Tutte le ore della giornata
Ripartizione Peak–Off Peak
P: Peak
Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 20.00
OP: Off Peak
Tutte le restanti ore della settimana
Per i punti di fornitura dotati di misuratore a integratore, cioè i siti alimentati in bassa tensione, l’energia è letta in una unica fascia F0, poichè non è in grado di riportare il prelievo per ora.
Per i punti di fornitura dotati di misuratore orario, cioè i siti in alta e media tensione e alcuni siti in bassa tensione,il prelievo di energia prelevata viene registrato ora per ora. Per questi siti i Fornitori di energia elettrica possono assumere qualsiasi ripartizione, a patto che sia stabilito a livello contrattuale. I distributori, invece, per il calcolo delle tariffe di trasporto prendono a riferimento le ripartizioni stabilite dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Ripartizione Tre Fasce – ex Del. 181/06 Autorità per l’energia elettrica e il gas
Decorrenza: 1° gennaio 2007
F1: ore di punta (peak)
Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00
F2: ore intermedie (mid–level)
Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Nei giorni di sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00
F3: ore fuori punta (off–peak)
Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 23.00 alle ore 7.00
Nei giorni di domenica e festivi (1° gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre) Tutte le ore della giornata
Ripartizione Peak–Off Peak
P: Peak
Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 20.00
OP: Off Peak
Tutte le restanti ore della settimana
Prezzo Energia
Costo di fornitura dell’energia elettrica
Determinato dal costo di approvvigionamento dell’energia elettrica e dal costo di commercializzazione, ed è definito dal Fornitore all’atto della stipula del contratto di fornitura con il Cliente finale. La normativa sancisce che tutti i Clienti sono autonomi nella scelta del proprio fornitore di energia elettrica, ma esiste ancora una categoria di soggetti, Clienti tutelati, che, pur avendone diritto, non è passata al libero mercato, questi quindi continuano a corrispondere al distributore un importo stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e aggiornato trimestralmente tramite delibera.
Oneri di dispacciamento
Riconosciuti al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (TERNA), a copertura degli oneri di dispacciamento, come stabilito dalla delibera 111/06 dell’AEEG e successive modifiche e integrazioni. Il dispacciamento è l’attività che garantisce l’equilibrio tra domanda (quantitativi utilizzati dai Clienti finali) e offerta (produzione) di energia, assicurando la continuità del servizio.
Costi per il servizio di trasporto
Stabiliti ogni anno dal distributore locale e approvati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, questi corrispettivi servono a rimborsare dei costi sostenuti per il servizio di distribuzione, di trasmissione e di misura dell’energia elettrica.
Nel dettaglio il costo per il servizio di distribuzione serve a remunerare il trasporto dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione e le conseguenti attività gestionali. L’importo è costituito da un corrispettivo per la potenza impegnata e da una componente variabile proporzionale al quantitativo di energia prelevata.
Il servizio di trasmissione è ripagato dalla TRAS, che copre i costi per il trasporto dell’energia elettrica sulla Rete di Trasmissione Nazionale.
La componente MIS, invece, serve a coprire il costo sostenuto per il servizio di misura, in particolare i costi di installazione, manutenzione e lettura dei misuratori. Completano i costi di trasporto gli oneri di sistema, cioè le componenti tariffarie A, UC, MCT. Le componenti A compensano gli oneri sostenuti nell’interesse generale del sistema elettrico, ad esempio i costi di ricerca, i costi per l’incentivazione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili etc., le componenti UC servono a coprire ulteriori elementi di costo del servizio elettrico e la componente MCT finanzia le misure di compensazione territoriale.
Imposte e IVA
Insistono sulla fattura elettrica sono l’addizionale provinciale, l’imposta erariale e l’IVA. Le imposte erariali e le addizionali provinciali sono attribuite mensilmente ai consumi.
L’imposta sul valore aggiunto, invece è applicata in base alla tipologia di utilizzo dell’energia.
Determinato dal costo di approvvigionamento dell’energia elettrica e dal costo di commercializzazione, ed è definito dal Fornitore all’atto della stipula del contratto di fornitura con il Cliente finale. La normativa sancisce che tutti i Clienti sono autonomi nella scelta del proprio fornitore di energia elettrica, ma esiste ancora una categoria di soggetti, Clienti tutelati, che, pur avendone diritto, non è passata al libero mercato, questi quindi continuano a corrispondere al distributore un importo stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e aggiornato trimestralmente tramite delibera.
Oneri di dispacciamento
Riconosciuti al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (TERNA), a copertura degli oneri di dispacciamento, come stabilito dalla delibera 111/06 dell’AEEG e successive modifiche e integrazioni. Il dispacciamento è l’attività che garantisce l’equilibrio tra domanda (quantitativi utilizzati dai Clienti finali) e offerta (produzione) di energia, assicurando la continuità del servizio.
Costi per il servizio di trasporto
Stabiliti ogni anno dal distributore locale e approvati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, questi corrispettivi servono a rimborsare dei costi sostenuti per il servizio di distribuzione, di trasmissione e di misura dell’energia elettrica.
Nel dettaglio il costo per il servizio di distribuzione serve a remunerare il trasporto dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione e le conseguenti attività gestionali. L’importo è costituito da un corrispettivo per la potenza impegnata e da una componente variabile proporzionale al quantitativo di energia prelevata.
Il servizio di trasmissione è ripagato dalla TRAS, che copre i costi per il trasporto dell’energia elettrica sulla Rete di Trasmissione Nazionale.
La componente MIS, invece, serve a coprire il costo sostenuto per il servizio di misura, in particolare i costi di installazione, manutenzione e lettura dei misuratori. Completano i costi di trasporto gli oneri di sistema, cioè le componenti tariffarie A, UC, MCT. Le componenti A compensano gli oneri sostenuti nell’interesse generale del sistema elettrico, ad esempio i costi di ricerca, i costi per l’incentivazione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili etc., le componenti UC servono a coprire ulteriori elementi di costo del servizio elettrico e la componente MCT finanzia le misure di compensazione territoriale.
Imposte e IVA
Insistono sulla fattura elettrica sono l’addizionale provinciale, l’imposta erariale e l’IVA. Le imposte erariali e le addizionali provinciali sono attribuite mensilmente ai consumi.
L’imposta sul valore aggiunto, invece è applicata in base alla tipologia di utilizzo dell’energia.


