Certificazioni
La certificazione della qualità e dei metodi per la produzione di energia elettrica è uno strumento efficace per valutare i sistemi di generazione e, attraverso la commercializzazione, per stimolare l’utilizzo di tecnologie con impatto ambientale contenuto.I Certificati Verdi
I Certificati Verdi sono titoli, emessi dal GSE, che attestano la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Ogni Certificato Verde attesta la generazione di 1 MWh di energia elettrica.
Il GSE definisce gli IAFR, Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili, entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento o riattivazione. Gli impianti che ottengono tale qualifica possono ottenere i Certificati Verdi. Questi certificati sono ceduti agli operatori che hanno prodotto o importato nell’anno precedente energia da fonte convenzionale e sono obbligati ad immettere in rete una quota di energia ricavata da fonti rinnovabili che per il 2010 rappresenta un volume pari al 6,05% del totale dei loro approvvigionamenti "non verdi".
Ogni Certificato Verde attesta la generazione di 1 MWh di energia elettrica.
Il GSE definisce gli IAFR, Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili, entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento o riattivazione. Gli impianti che ottengono tale qualifica possono ottenere i Certificati Verdi. Questi certificati sono ceduti agli operatori che hanno prodotto o importato nell’anno precedente energia da fonte convenzionale e sono obbligati ad immettere in rete una quota di energia ricavata da fonti rinnovabili che per il 2010 rappresenta un volume pari al 6,05% del totale dei loro approvvigionamenti "non verdi".
La Garanzia d’Origine
È la certificazione, introdotta dalla direttiva comunitaria 2001/77, rilasciata alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, la cui finalità è favorire lo scambio transfrontaliero di energia "verde".
Le garanzie di origine specificano la fonte energetica da cui è stata prodotta l’elettricità, le date e i luoghi di produzione, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell’impianto, la produzione netta di energia elettrica o, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile relativa a ciascun anno solare.
Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, sulla garanzia d’origine viene riportata l’indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell’ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerente con la normativa nazionale e con le direttive del GSE.
Possono accedere a questo sistema tutti gli impianti la cui produzione annuale sia stata maggiore o uguale a 100 MWh. I certificati sono reciprocamente riconosciuti dagli organi competenti dagli Stati Comunitari che istituiscono meccanismi appropriati per assicurare che la garanzia di origine sia accurata e affidabile.
In Italia il GSE è il soggetto responsabile della gestione e dell’emissione di questa certificazione.
Le garanzie di origine specificano la fonte energetica da cui è stata prodotta l’elettricità, le date e i luoghi di produzione, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell’impianto, la produzione netta di energia elettrica o, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile relativa a ciascun anno solare.
Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, sulla garanzia d’origine viene riportata l’indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell’ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerente con la normativa nazionale e con le direttive del GSE.
Possono accedere a questo sistema tutti gli impianti la cui produzione annuale sia stata maggiore o uguale a 100 MWh. I certificati sono reciprocamente riconosciuti dagli organi competenti dagli Stati Comunitari che istituiscono meccanismi appropriati per assicurare che la garanzia di origine sia accurata e affidabile.
In Italia il GSE è il soggetto responsabile della gestione e dell’emissione di questa certificazione.
La Certificazione RECS
La certificazione RECS (Renewable Energy Certificate System) è la certificazione volontaria nata in Europa per la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili. Il progetto RECS è stato concepito per favorire lo sviluppo, sulla base di una certificazione standard, di un mercato volontario e internazionale di Green Certificate. Attualmente il sistema RECS coinvolge più di 150 membri tra produttori, traders e società di certificazione del settore elettrico distribuiti su 17 paesi.
I certificati RECS sono titoli commerciabili che garantiscono che la produzione di energia elettrica provenga da fonti rinnovabili. Hanno una taglia minima pari a 1 MWh e con validità fino a eventuale richiesta di annullamento. I certificati sono emessi separatamente dall’erogazione fisica dell’elettricità e attraverso il loro consumo, l’acquirente finanzia l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
L’AIB è l’organizzazione internazionale nata nel 2002 per riunire gli organismi che emettono i certificati RECS attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili. All’organizzazione appartiene anche il GSE, che emette i titoli in Italia.
I certificati RECS sono titoli commerciabili che garantiscono che la produzione di energia elettrica provenga da fonti rinnovabili. Hanno una taglia minima pari a 1 MWh e con validità fino a eventuale richiesta di annullamento. I certificati sono emessi separatamente dall’erogazione fisica dell’elettricità e attraverso il loro consumo, l’acquirente finanzia l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
L’AIB è l’organizzazione internazionale nata nel 2002 per riunire gli organismi che emettono i certificati RECS attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili. All’organizzazione appartiene anche il GSE, che emette i titoli in Italia.
Energia CIP6
È la denominazione data in Italia all’energia prodotta da impianti che rispondono alle caratteristiche individuate dal Provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, che ha definito gli incentivi per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili o assimilate previsti dalla legge 9/91.
L’"Energia CIP6" gode del sistema di remunerazione incentivata stabilito dal provvedimento stesso che ha fissato compensi economici per la cessione di elettricità ottenuta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate.
Ai fini del CIP6 si considerano alimentati da fonti assimilate gli impianti in cogenerazione; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico e altre forme di energia recuperabile in processi e impianti; quelli che usano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte solo da giacimenti minori isolati.
Dal 2001, con il decreto del Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato del 21 novembre 2000, l’energia prodotta dagli impianti CIP6 viene ritirata dal GSE che la reimmette nel mercato rendendone possibile l’approvvigionamento attraverso meccanismi di vendita stabiliti annualmente.
Dal 2005, per volere del Ministero delle Attività Produttive, in coincidenza all’avvio del mercato dell’energia la vendita transita obbligatoriamente per il sistema di borsa. Il GSE offre ai grossisti l’energia CIP6 in quantità proporzionale ai consumi dispacciati. I soggetti assegnatari della capacità CIP6 sono tenuti ad approvvigionarsi di tale energia sul mercato elettrico e a stipulare con il GSE un contratto per differenza in base al quale ricevono o versano, per le rispettive quote di capacità assegnata, la differenza tra il prezzo medio di mercato (PUN) e il prezzo di assegnazione.
Il prezzo aggiornato è pubblicato dal GSE anche in base alle indicazioni definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
L’"Energia CIP6" gode del sistema di remunerazione incentivata stabilito dal provvedimento stesso che ha fissato compensi economici per la cessione di elettricità ottenuta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate.
Ai fini del CIP6 si considerano alimentati da fonti assimilate gli impianti in cogenerazione; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico e altre forme di energia recuperabile in processi e impianti; quelli che usano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte solo da giacimenti minori isolati.
Dal 2001, con il decreto del Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato del 21 novembre 2000, l’energia prodotta dagli impianti CIP6 viene ritirata dal GSE che la reimmette nel mercato rendendone possibile l’approvvigionamento attraverso meccanismi di vendita stabiliti annualmente.
Dal 2005, per volere del Ministero delle Attività Produttive, in coincidenza all’avvio del mercato dell’energia la vendita transita obbligatoriamente per il sistema di borsa. Il GSE offre ai grossisti l’energia CIP6 in quantità proporzionale ai consumi dispacciati. I soggetti assegnatari della capacità CIP6 sono tenuti ad approvvigionarsi di tale energia sul mercato elettrico e a stipulare con il GSE un contratto per differenza in base al quale ricevono o versano, per le rispettive quote di capacità assegnata, la differenza tra il prezzo medio di mercato (PUN) e il prezzo di assegnazione.
Il prezzo aggiornato è pubblicato dal GSE anche in base alle indicazioni definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Energy Service Company
Le Energy Service Company (anche dette ESCO) o società di servizi energetici, sono soggetti che si occupano di effettuare interventi nel settore dell’efficienza energetica, volti a ridurre il consumo di energia. Gestiscono sia la progettazione/costruzione, sia la manutenzione per la durata del contratto (compresa usualmente fra i cinque ed i dieci anni). I risparmi economici che si riescono a ottenere riducendo il consumo vengono utilizzati per ammortizzare i costi d’investimento.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha impostato le linee guida per l’individuazione e l’accreditamento delle società di servizi energetici, per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica.
Operativamente lo sviluppo di tale attività si compone principalmente:
metodi standard si applicano per interventi identificati in appositi elenchi su un’unità fisica di riferimento ben definita. I risparmi sono calcolati solo in base al numero di unità oggetto dell’intervento;
metodi analitici si applicano per una specifica tipologia di intervento individuata da appositi elenchi. I risparmi sono calcolati in base ad un algoritmo e alla misura di alcuni parametri di funzionamento del sistema considerato;
metodi a consuntivo si applicano per tutti gli interventi che non ricadono nelle casistiche precedenti a patto che sia possibile progettare un completo piano di monitoraggio finalizzato alla misura del risparmio e che tenga conto di tutti i fattori esterni che possono influenzare il risparmio stesso.
Burgo Energia è attiva nel campo della promozione dell’efficienza energetica e, come società operante nel settore energetico, ha richiesto e ottenuto il riconoscimento della qualifica di società di servizi energetici, in accordo con quanto stabilito dalle Linee Guida (Del. 103/03 AEEG), pertanto dal 2005 è qualificata come ESCO. Ad oggi è il riferimento della controllante Burgo Group per l’individuazione e la realizzazione di progetti finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica per gli stabilimenti cartari. Forte di questa esperienza si propone sul mercato offrendo i servizi per l’analisi e la verifica degli impianti finalizzati alla definizione di progetti di efficienza negli usi finali di energia.
Modalità operativa
Ogni ESCO è tenuta a sottoporre all’Autorità ed all'ENEA, già in una prima fase preliminare all’intervento, una "proposta di progetto e programma di misura (PPPM)", seguendo uno schema tipo deliberato dall’Autorità. L’Autorità emette il parere e nei casi in cui lo ritenga opportuno, richiede al titolare del progetto modifiche o integrazioni della proposta di progetto e di programma di misura, o effettua approfondimenti. Trascorsi i termini la proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata. I risparmi sono valutati in base alla documentazione da trasmettere che è stata definita nella proposta di progetto e di programma di misura precedentemente approvata dall’Autorità.
Le ESCO intervengono direttamente o tramite società terze cui si appoggiano, in tutte le fasi di progetto, dall’analisi e verifica degli sprechi di energia, per individuare le inefficienze e individuare possibili soluzioni, seguono la parte progettuale e di sviluppo, la richiesta di eventuali finanziamenti per ottenere i capitali necessari per lo sviluppo del progetto, fino alla realizzazione e successiva gestione e manutenzione degli impianti. Al termine del periodo richiesto per rientrare dall’investimento e remunerare le attività della società di servizi, l’impianto viene in genere riscattato dal soggetto beneficiario dell’intervento, mentre la sua gestione può essere lasciata in carico alla ESCO o affidata ad altri soggetti.
La conduzione e le attività di manutenzione degli impianti così realizzati sono fissate direttamente dai beneficiari e dalla ESCO.
La possibilità di godere di benefici sia dal punto di vista energetico che da quello ambientale e l’assenza di rischio di investimento sono solo alcuni vantaggi di un sistema come questo, che permette operazioni per la realizzazione di interventi ad alta efficienza energetica, quindi talvolta molto onerosi, anche in mancanza di risorse finanziarie proprie. A fronte degli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica e per certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso tali progetti, il GME rilascia i cosiddetti Titoli di Efficienza Energetica (TEE), chiamati anche certificati bianchi, alle ESCO, ma anche ai distributori e alle società controllate dai distributori medesimi (anche ai soggetti con obbligo di nomina di Energy Manager come Burgo Group).
Certificati Bianchi o TEE (Titoli di Efficienza Energetica)
I Certificati Bianchi o TEE, Titoli di Efficienza Energetica, attestano il conseguimento di risparmi nell’uso finale dell’energia attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. Sono stati istituiti dal Ministero delle Attività Produttive con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio attraverso il DM 20/7/04 che determina gli obiettivi di incremento dell’efficienza energetica e individua gli interventi e le finalità che dovranno essere conseguiti dai distributori di energia elettrica e di gas. Un certificato corrisponde al risparmio di 1 tonnellata equivalente di petrolio (tep), l’unità convenzionale di misura usata nei bilanci energetici per esprimere tutte le fonti di energia tenendo conto del loro potere calorifico.
I TEE sono emessi dal GME, Gestore del Mercato Elettrico, a fronte di una comunicazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas che ha il compito di verificare e certificare che l’obiettivo di risparmio sia stato effettivamente raggiunto. I beneficiari dei Certificati sono i distributori, o società da essi controllate e le società operanti nel settore dei servizi energetici, che abbiano contribuito al risparmio energetico; il gestore del mercato emette a loro favore titoli di efficienza energetica, denominati anche certificati bianchi, di valore pari alla riduzione dei consumi certificata.
La normativa stabilisce che i distributori di energia elettrica e di gas naturale siano obbligati a raggiungere annualmente livelli stabiliti di risparmio di energia certificati non solo effettuando materialmente gli interventi e quindi ottenendo i Certificati Bianchi, ma anche tramite l’acquisto dei titoli da altri soggetti.
La negoziazione di questi titoli avviene tramite contratti bilaterali o sul mercato dedicato che il Gestore del mercato elettrico ha organizzato con il supporto dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha impostato le linee guida per l’individuazione e l’accreditamento delle società di servizi energetici, per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica.
Operativamente lo sviluppo di tale attività si compone principalmente:
- di una richiesta preliminare di conformità alla normativa vigente (solo per alcune tipologie di intervento);
- dell’esecuzione di uno o più interventi di risparmio;
- dell’inoltro della richiesta all’Autorità per la verifica e certificazione dei risparmi ottenuti;
- del riconoscimento e conseguente accreditamento dei certificati.
metodi standard si applicano per interventi identificati in appositi elenchi su un’unità fisica di riferimento ben definita. I risparmi sono calcolati solo in base al numero di unità oggetto dell’intervento;
metodi analitici si applicano per una specifica tipologia di intervento individuata da appositi elenchi. I risparmi sono calcolati in base ad un algoritmo e alla misura di alcuni parametri di funzionamento del sistema considerato;
metodi a consuntivo si applicano per tutti gli interventi che non ricadono nelle casistiche precedenti a patto che sia possibile progettare un completo piano di monitoraggio finalizzato alla misura del risparmio e che tenga conto di tutti i fattori esterni che possono influenzare il risparmio stesso.
Burgo Energia è attiva nel campo della promozione dell’efficienza energetica e, come società operante nel settore energetico, ha richiesto e ottenuto il riconoscimento della qualifica di società di servizi energetici, in accordo con quanto stabilito dalle Linee Guida (Del. 103/03 AEEG), pertanto dal 2005 è qualificata come ESCO. Ad oggi è il riferimento della controllante Burgo Group per l’individuazione e la realizzazione di progetti finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica per gli stabilimenti cartari. Forte di questa esperienza si propone sul mercato offrendo i servizi per l’analisi e la verifica degli impianti finalizzati alla definizione di progetti di efficienza negli usi finali di energia.
Modalità operativa
Ogni ESCO è tenuta a sottoporre all’Autorità ed all'ENEA, già in una prima fase preliminare all’intervento, una "proposta di progetto e programma di misura (PPPM)", seguendo uno schema tipo deliberato dall’Autorità. L’Autorità emette il parere e nei casi in cui lo ritenga opportuno, richiede al titolare del progetto modifiche o integrazioni della proposta di progetto e di programma di misura, o effettua approfondimenti. Trascorsi i termini la proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata. I risparmi sono valutati in base alla documentazione da trasmettere che è stata definita nella proposta di progetto e di programma di misura precedentemente approvata dall’Autorità.
Le ESCO intervengono direttamente o tramite società terze cui si appoggiano, in tutte le fasi di progetto, dall’analisi e verifica degli sprechi di energia, per individuare le inefficienze e individuare possibili soluzioni, seguono la parte progettuale e di sviluppo, la richiesta di eventuali finanziamenti per ottenere i capitali necessari per lo sviluppo del progetto, fino alla realizzazione e successiva gestione e manutenzione degli impianti. Al termine del periodo richiesto per rientrare dall’investimento e remunerare le attività della società di servizi, l’impianto viene in genere riscattato dal soggetto beneficiario dell’intervento, mentre la sua gestione può essere lasciata in carico alla ESCO o affidata ad altri soggetti.
La conduzione e le attività di manutenzione degli impianti così realizzati sono fissate direttamente dai beneficiari e dalla ESCO.
La possibilità di godere di benefici sia dal punto di vista energetico che da quello ambientale e l’assenza di rischio di investimento sono solo alcuni vantaggi di un sistema come questo, che permette operazioni per la realizzazione di interventi ad alta efficienza energetica, quindi talvolta molto onerosi, anche in mancanza di risorse finanziarie proprie. A fronte degli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica e per certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso tali progetti, il GME rilascia i cosiddetti Titoli di Efficienza Energetica (TEE), chiamati anche certificati bianchi, alle ESCO, ma anche ai distributori e alle società controllate dai distributori medesimi (anche ai soggetti con obbligo di nomina di Energy Manager come Burgo Group).
Certificati Bianchi o TEE (Titoli di Efficienza Energetica)
I Certificati Bianchi o TEE, Titoli di Efficienza Energetica, attestano il conseguimento di risparmi nell’uso finale dell’energia attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. Sono stati istituiti dal Ministero delle Attività Produttive con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio attraverso il DM 20/7/04 che determina gli obiettivi di incremento dell’efficienza energetica e individua gli interventi e le finalità che dovranno essere conseguiti dai distributori di energia elettrica e di gas. Un certificato corrisponde al risparmio di 1 tonnellata equivalente di petrolio (tep), l’unità convenzionale di misura usata nei bilanci energetici per esprimere tutte le fonti di energia tenendo conto del loro potere calorifico.
I TEE sono emessi dal GME, Gestore del Mercato Elettrico, a fronte di una comunicazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas che ha il compito di verificare e certificare che l’obiettivo di risparmio sia stato effettivamente raggiunto. I beneficiari dei Certificati sono i distributori, o società da essi controllate e le società operanti nel settore dei servizi energetici, che abbiano contribuito al risparmio energetico; il gestore del mercato emette a loro favore titoli di efficienza energetica, denominati anche certificati bianchi, di valore pari alla riduzione dei consumi certificata.
La normativa stabilisce che i distributori di energia elettrica e di gas naturale siano obbligati a raggiungere annualmente livelli stabiliti di risparmio di energia certificati non solo effettuando materialmente gli interventi e quindi ottenendo i Certificati Bianchi, ma anche tramite l’acquisto dei titoli da altri soggetti.
La negoziazione di questi titoli avviene tramite contratti bilaterali o sul mercato dedicato che il Gestore del mercato elettrico ha organizzato con il supporto dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Emission Trading
La Direttiva 2003/87/CE ha individuato un meccanismo basato sullo scambio di Unità (crediti) di emissioni di gas ad effetto serra (1 quota corrisponde a 1 tonn di CO2 equivalente) tra gli Stati membri dell’Unione Europea, per favorire la riduzione delle emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica.
Lo European Emission Trading Scheme (EU ETS), così è chiamato il sistema, è una tra le attività definite dal Protocollo di Kyoto per ridurre le emissioni di gas serra entro il periodo 2008–2012 in una misura non al di sotto di 5,2% rispetto a quanto registrato nel 1990 (per l’Italia la riduzione deve essere pari ad almeno il 6,5%).
La direttiva è stata aggiornata nel 2009 (Dir. 2009/29/CE) e prevede un ulteriore periodo dal 2013 al 2020 con l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni rispetto al 1990.
È entrato in vigore il 1 gennaio 2005 e oggi rappresenta il più importante meccanismo di negoziazione dei permessi di emissione presente al mondo. A livello italiano è il GME che si occupa dello scambio delle unità di emissione dei gas ad effetto serra, attraverso il Mercato delle Unità di emissione. Questa struttura permette la commercializzazione e la gestione delle unità di emissione e consente agli operatori di scambiare permessi di emissione in regime di concorrenza, trasparenza, anonimato, efficienza e sicurezza.
Lo European Emission Trading Scheme (EU ETS), così è chiamato il sistema, è una tra le attività definite dal Protocollo di Kyoto per ridurre le emissioni di gas serra entro il periodo 2008–2012 in una misura non al di sotto di 5,2% rispetto a quanto registrato nel 1990 (per l’Italia la riduzione deve essere pari ad almeno il 6,5%).
La direttiva è stata aggiornata nel 2009 (Dir. 2009/29/CE) e prevede un ulteriore periodo dal 2013 al 2020 con l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni rispetto al 1990.
È entrato in vigore il 1 gennaio 2005 e oggi rappresenta il più importante meccanismo di negoziazione dei permessi di emissione presente al mondo. A livello italiano è il GME che si occupa dello scambio delle unità di emissione dei gas ad effetto serra, attraverso il Mercato delle Unità di emissione. Questa struttura permette la commercializzazione e la gestione delle unità di emissione e consente agli operatori di scambiare permessi di emissione in regime di concorrenza, trasparenza, anonimato, efficienza e sicurezza.


